Che patente occorre per guidare un quad?

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Testo a titolo esplicativo informativo tratto da Gazzetta Ufficiale
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285
Nuovo codice della strada
Testo aggiornato alle modifiche introdotte con La LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U.
03/08/2015, n.178)
Art. 116
(Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore).
1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza averconseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneita’ per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al (modello UE), si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita’ massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e’ inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita’ massima per costruzione non superiore a
45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e’ inferiore o uguale a 50 cm³ se ad
accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita’ massima per costruzione e’ inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e’ inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; (102) (108)
b) A1: 1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; (102) (108)
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; (102) (108)
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita’ massima per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1); (102) (108)
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e’ inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; (102) (108)
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu’ di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo’ essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo’ essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purche’ la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e’ richiesto il superamento di una prova di capacita’ e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, e’ rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo’ condurre tali complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o
semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e’ superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non piu’ di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo’ essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; (102) (108)
i) C1E: 1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata e’ superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata e’ superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. (102) (108)
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e’
superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu’ di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo’ essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu’ di 16 persone, oltre al
conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo’ essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; (102) (108)
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un
rimorchio la cui massa massima autorizzata e’ superiore a 750 kg; (102)(108)
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu’ di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli puo’ essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. (103)
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu’ minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio
. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito
degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale e’ vietata la guida di autoambulanze.
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocita’ automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e’ presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A (, A2) o A1.
6. La validita’ della patente puo’ essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.
7. Si puo’ essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all’articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all’articolo 86, i conducenti, di eta’ non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e’ richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e’ richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalita’ e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e’ necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e’ necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneita’ fisica e psichica da parte della
commissione medica locale, di cui all’articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell’ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest’ultima e’ sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita’, capacita’ o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
13. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del
Art. 116
(Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore).
1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono
rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi
informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneita’ per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e
statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il
duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni
professionali, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il
coinvolgimento dei medici di cui all’articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123
e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al (modello UE), si distingue nelle seguenti categorie ed abilita
alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:
a) AM:
1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita’ massima di costruzione non superiore a 45
km/h, la cui cilindrata e’ inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza
nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita’ massima per costruzione non superiore a
45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e’ inferiore o uguale a 50 cm³ se ad
accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o
uguale a 4kW per i motori elettrici;
3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e’ inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la
massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita’ massima per costruzione e’ inferiore o
uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e’ inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad
accensione comandata; o la cui potenza massima netta e’ inferiore o uguale a 4 kW per gli altri
motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e’ inferiore o uguale a 4
kW per i motori elettrici; (102) (108)
b) A1:
1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto
potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;
2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; (102) (108)
c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a
0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza
massima; (102) (108)
d) A:
1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria
L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una
velocita’ massima per costruzione superiore a 45 km/h;
2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall’articolo 115, comma 1,
lettera e), numero 1); (102) (108)
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e’ inferiore
o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e’ inferiore o uguale a
15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni
comunitarie; (102) (108)
f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il
trasporto di non piu’ di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo’ essere
agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli
autoveicoli di questa categoria puo’ essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata superi 750 kg, purche’ la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi
4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e’ richiesto il superamento di una
prova di capacita’ e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, e’ rilasciata una
patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo’ condurre tali
complessi di veicoli;
g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o
semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;
h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e’
superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non piu’ di
otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo’ essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; (102) (108)
i) C1E:
1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di
un semirimorchio la cui massa massima autorizzata e’ superiore a 750 kg, sempre che la massa
autorizzata del complesso non superi 12000 kg;
2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di
un semirimorchio la cui massa autorizzata e’ superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata
del complesso non superi 12000 kg. (102) (108)
l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e’
superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu’ di otto passeggeri, oltre al
conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo’ essere agganciato un rimorchio la cui massa
massima autorizzata non superi 750 kg;
m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o
di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;
n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu’ di 16 persone, oltre al
conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo’
essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; (102) (108)
o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un
rimorchio la cui massa massima autorizzata e’ superiore a 750 kg; (102)(108)
p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu’ di otto persone oltre al conducente; a
tali autoveicoli puo’ essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi
750 kg;
q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio
la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. (103)
4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu’ minorazioni, possono conseguire la patente
speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli
trainanti un rimorchio
((…))
. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di
particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all’esito
degli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla
patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B
speciale e’ vietata la guida di autoambulanze.
5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di
velocita’ automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo
dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e’ presente il pedale della frizione o
la leva manuale per la frizione, per le categorie A (, A2) o A1.
6. La validita’ della patente puo’ essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e
psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.
7. Si puo’ essere titolari di un’unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo.
8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all’articolo 85,
comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui
all’articolo 86, i conducenti, di eta’ non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di
abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e’
richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo
adibito ai predetti servizi e’ richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.
9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio
del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei
requisiti, delle modalita’ e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del
conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e’ necessario che il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di
abilitazione professionale di tipo KB e’ necessario che il conducente abbia almeno la patente di
categoria B1.
10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a
quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo
KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneita’ fisica e psichica da parte della
commissione medica locale, di cui all’articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa
fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 119, comma 10.
11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell’ordinamento interno, i
conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE,
conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari
di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone. Quest’ultima e’ sempre richiesta nel caso di trasporto di
scolari.
12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l’Italia abbia aderito, per la guida di veicoli
adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta
categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita’, capacita’ o
formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai
mutilati e ai minorati fisici.
13. L’annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di
abitazione nell’ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici (che aggiorna il dato
nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida). A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto
ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell’avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita’ di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a
persona che non abbia conseguito la (corrispondente) patente di guida, o altra abilitazione prevista
ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 389 euro a 1.559 euro.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e’ punito con
l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente perche’ revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di
recidiva nel biennio si applica altresi’ la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al
presente comma e’ competente il tribunale in composizione monocratica.
15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e’ richiesta la
patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i
quali e’ richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o
D1 che guida veicoli per i quali e’ richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e’
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si
applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo
munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando
prescritta, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a
1.600 euro.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e’ possibile disporre il fermo amministrativo
o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo
II, sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. (92)

Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici (che aggiorna il dato

nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida). A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto
ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell’avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della
variazione anagrafica.
14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita’ di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a
persona che non abbia conseguito la (corrispondente) patente di guida, o altra abilitazione prevista
ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 389 euro a 1.559 euro.
15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e’ punito con
l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza
patente perche’ revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di
recidiva nel biennio si applica altresi’ la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al
presente comma e’ competente il tribunale in composizione monocratica.
15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e’ richiesta la
patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i
quali e’ richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o
D1 che guida veicoli per i quali e’ richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e’
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si
applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo
munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando
prescritta, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 euro a
1.600 euro.
17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e’ possibile disporre il fermo amministrativo
o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo
II, sezione II, del titolo VI.
18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI. (92)

2 thoughts on “Che patente occorre per guidare un quad?

  1. Ciao Pier, come al solito la legislazione italiana è introiata come poche… il problema della guida dei quad non è la patente ma i quad!
    Io preferisco la sicurezza dell’equilibrio precario di 2 ruote all’apparente stabilità di 4 ruote sempre pronte ad ogni curva a mettertisi per cappello
    Ci si sente per una birretta!

    1. Ciao Matteo, il vero problema non sono nemmeno i quad bensì la legislazione italiana! 😉
      I quad, per come li vedo io, sono “giocattoli” e vanno usati per quello che sono, per cui su percorsi sterrati o sabbiosi oppure, al limite, per trasportare materiali dove una moto o una macchina sarebbero poco snelli.
      Una birretta?!? Volentieri!!!
      …ma a breve però! 😉

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